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    <title>FAMMI RINASCERE: notizie importanti contro la Violenza sulle Donne</title>
    <link>https://www.donnevittimediviolenza.it</link>
    <description>Centro Anti Violenza FAMMI RINASCERE: informazioni, notizie e iniziative contro la violenza sulle Donne.</description>
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      <title>FAMMI RINASCERE: notizie importanti contro la Violenza sulle Donne</title>
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    <item>
      <title>Un gesto che può salvare una vita</title>
      <link>https://www.donnevittimediviolenza.it/un-gesto-che-puo-salvare-una-vita</link>
      <description>Con questo gesto, possiamo chiedere aiuto senza farci scoprire dal nostro aguzzino, anche quando siamo rinchiuse con lui dentro casa, avviando una semplice e tranquilla videochiamata ad una nostra parente, amica o amico.
La Dottoressa Michaela Sevi, Sociologa e Assistente Sociale del Centro Anti Violenza Fammi Rinascere, ci spiega come comportarci in caso di richiesta di aiuto.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un gesto che può salvare una vita.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/4b471f59/dms3rep/multi/Segnale+anti+violenza.png"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con questo gesto, possiamo chiedere aiuto senza farci scoprire dal nostro aguzzino, anche quando siamo rinchiuse con lui dentro casa, avviando una semplice e tranquilla videochiamata ad una nostra parente, amica o amico.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Dottoressa Michaela Sevi, Sociologa e Assistente Sociale del Centro Anti Violenza Fammi Rinascere, ci spiega come comportarci in caso di richiesta di aiuto.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/md/pexels/dms3rep/multi/pexels-photo-4379912.jpeg" length="191182" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 15:54:53 GMT</pubDate>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2022 - Il caso A.F. contro Italia davanti al Comitato CEDAW</title>
      <link>https://www.donnevittimediviolenza.it/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-3-2022-il-caso-a-f-contro-italia-davanti-al-comitato-cedaw</link>
      <description>Con la pronuncia A.F. contro Italia (148/2019) del 20 giugno 2022 (in allegato la traduzione non ufficiale) il Comitato CEDAW ha ritenuto che lo Stato italiano abbia violato gli artt. 2, 3, 5 e 15 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)[1] nel caso di una donna che il giorno successivo all’aggressione dell’ex marito aveva denunciato di essere stata stuprata proprio dall’agente della polizia giudiziaria, C.C., incaricato delle indagini, che si era presentato nel suo appartamento adducendo falsamente di avere informazioni sul suo caso.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           I pregiudizi giudiziari contro le donne all’esame di organismi internazionali: il caso A.F. contro Italia 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/4b471f59/dms3rep/multi/pexels-photo-6077326-e5bdef49.jpeg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la pronuncia A.F. contro Italia (148/2019) del 20 giugno 2022 (in allegato la traduzione non ufficiale) il Comitato CEDAW ha ritenuto che lo Stato italiano abbia violato gli artt. 2, 3, 5 e 15 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-3-caso-af-contro-italia-comitato-cedaw#_ftn1" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           [1]
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            nel caso di una donna che il giorno successivo all’aggressione dell’ex marito aveva denunciato di essere stata stuprata proprio dall’agente della polizia giudiziaria, C.C., incaricato delle indagini, che si era presentato nel suo appartamento adducendo falsamente di avere informazioni sul suo caso. È la prima volta che il Comitato CEDAW
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-3-caso-af-contro-italia-comitato-cedaw#_ftn2" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           [2]
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            (da ora in poi Comitato) si pronuncia su un caso italiano, tanto da rendere questa decisione di particolare rilievo perché promana da un organismo dell’ONU.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           PERCORSO GIUDIZIARIO
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale di Cagliari aveva condannato C.C. a sei anni di reclusione per violenza sessuale, dichiarando la prescrizione per il reato di molestie telefoniche, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, A.F., per come ulteriormente comprovate dai testimoni che da questa avevano appreso delle violenze subite (avvocato, psicologo, medico del Pronto soccorso, altro Carabiniere, amiche) e da altre donne, con cui l’uomo aveva intrattenuto relazioni tutte cessate per le sue condotte persecutorie e violente (una delle quali contattata sempre nel corso di indagini di Polizia giudiziaria); sull’analisi del DNA dello sperma; sui tabulati telefonici; sulla certificazione medica della ginecologa, ritenendo illogica la versione dell’imputato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di appello di Cagliari aveva assolto C.C. per insussistenza del fatto per le incongruenze rinvenute nelle divere dichiarazioni rese da A.F., con specifico riguardo alla ritenuta illogicità dei comportamenti assunti dalla donna prima e dopo il denunciato stupro, con particolare riferimento (§ 2.15 della decisione del Comitato): a) al non avere segnalato al medico fiscale la presenza in casa del Carabiniere che poi l’avrebbe violentata; b) al mancato riferimento all’uso del preservativo; c) all’avere messo da parte le lenzuola in cui era avvenuto il delitto, al fine di comprovarlo; d) all’avere fatto da palo mentre C.C. usciva verificando che non ci fosse nessuno; e) all’avere telefonato a due amiche dopo lo stupro. Sulla base di questi elementi i giudici avevano ritenuto che la donna avesse «ceduto, in un momento di debolezza, alla seduzione del carabiniere, rendendosi poi conto di essere stata semplicemente usata per un’avventura momentanea, e per essere stata, subito dopo, abbandonata dall’altro uomo di cui si era nel frattempo innamorata» e che si fosse recata in ospedale per proteggere la sua reputazione e così «vendicarsi dell’imputato». I certificati medici che rivelavano i lividi sulle ginocchia e le perdite ematiche erano stati interpretati come una prova «dell’esuberanza» di C.C. e della sua «capacità di seduzione».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso della parte civile ritenendo - dati i limiti del giudizio di legittimità, volto ad accertare solo la tenuta del discorso giustificativo del provvedimento impugnato - congrua e logica la motivazione della Corte di appello sia sull’uso del preservativo come prova della «consensualità del rapporto sessuale», sia sull’inattendibilità della testimonianza della persona offesa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           LA DECISIONE DEL COMITATO CEDAW
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La ricorrente, tramite avvocate specializzate in diritti umani delle donne, ha denunciato al Comitato l’utilizzo di stereotipi sessisti, puntualmente elencati, da parte della Corte d’appello, tali da impedirle la tutela dei propri diritti fondamentali, non censurati dalla Corte di Cassazione che, infatti, non ne aveva rilevato il contrasto con la CEDAW e con le sue Raccomandazioni (§§ 3.1. ss. e §§ 5.1 ss.)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-3-caso-af-contro-italia-comitato-cedaw#_ftn3" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           [3]
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           .
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Lo Stato italiano, nell’escludere la fondatezza del ricorso, dopo avere precisato che l’obbligo della rinnovazione delle prove orali in appello nel nostro sistema vale solo se si ribalta una sentenza di assoluzione (§§ 7.4 ss.), ha richiamato i progressi del nostro Paese in materia di violenza contro le donne, sotto il profilo legislativo e formativo, e il pieno rispetto della Convenzione di Istanbul
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-3-caso-af-contro-italia-comitato-cedaw#_ftn4" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           [4]
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;sup&gt;&#xD;
    &lt;/sup&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           e della CEDAW del nostro sistema penale (§§ 4.5 ss.). 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il Comitato, verificato che la ricorrente aveva esaurito tutte le vie di ricorso interno, ha spiegato che la disuguaglianza cui sono esposte le donne non è basata solo su leggi e procedure, ma risiede «anche nella mancanza di capacità e consapevolezza delle istituzioni giudiziarie e paragiudiziarie di affrontare adeguatamente le violazioni dei diritti umani delle donne» e che «stereotipi e pregiudizi di genere nel sistema giudiziario hanno conseguenze di vasta portata sul pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne (…) distorcono le percezioni e portano decisioni basate su credenze di preconcetti piuttosto che su fatti rilevanti (…) Gli stereotipi influiscono anche sulla credibilità delle voci, delle argomentazioni e delle testimonianze delle donne come parti e testimoni. Questi stereotipi possono indurre i giudici a interpretare o applicare in modo errato le leggi» (§ 7.5). Con specifico riferimento all’ambito del diritto penale, gli stereotipi fanno sì che «i colpevoli non vengano ritenuti legalmente responsabili per le violazioni dei diritti delle donne, sostenendo così una cultura dell’impunità. In tutti i settori del diritto, gli stereotipi compromettono l’imparzialità e l’integrità del sistema giudiziario e possono, a loro volta, portare a errori giudiziari compresi la rivittimizzazione dei denuncianti» (§ 7.5). 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel caso specifico, il Comitato ha rilevato come la Corte di appello abbia ribaltato la decisione del Tribunale formulando ipotesi ed esaminando prove alla ricerca «di giustificazioni alternative» e abbia fondato la propria decisione «solo su stereotipi di genere profondamente radicati che hanno portato ad attribuire un peso probatorio maggiore al racconto dell’imputato, che è stato chiaramente preferito, senza alcun esame critico delle argomentazioni della difesa» (§ 7.16):
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           la prova del preservativo ha portato ad escludere l’assenza di consenso «poiché se C.C. si fosse soffermato a mettere il preservativo, ci sarebbe stato un momento in cui una vera vittima di stupro sarebbe certamente fuggita» (§ 7.9);
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           i lividi sulla parte interna delle ginocchia della donna, in assenza di una spiegazione dettagliata dell’esatta natura della forza usata per tenerla giù, «potevano essere spiegati dall’esuberanza di un incontro consensuale. [La Corte] ha respinto tutte le prove peritali dell’ospedale, del ginecologo, dello psicologo, dell’avvocato e di altri testimoni come non attendibili, in quanto si basavano sulla versione dei fatti fornita dall’autrice [A.F.] dopo aver preso la decisione di incriminare C.C. e di farlo cinicamente entro i termini di legge» (§ 7.9);
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           [la Corte] ha concluso che «le scelte e i comportamenti lucidi dell’autrice non erano indicativi di una persona che era stata violentata (…) ha ritenuto sospetto il fatto che l’autrice avesse raccolto prove fisiche dopo l’aggressione e avesse cercato di prendere l’imputato in trappola. La Corte ha sostenuto che una donna single e non molto giovane sarebbe intrinsecamente preoccupata della sua reputazione che potrebbe essere compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane, di cui dovrebbe essere lusingata e che è prevedibile che una donna di questo tipo diventi vendicativa in caso di rifiuto (…) La Corte ha anche affermato che una donna potrebbe inventare le accuse di stupro per vendicarsi o per ottenere un accesso prioritario ai servizi sanitari e ha ritenuto che questa fosse la narrazione più probabile rispetto ad affermazioni dell’autore» (§ 7.11);
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           dal canto suo, «la Corte di cassazione ha ritenuto che tali argomentazioni fossero logiche» (§ 7.13);
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           il trattamento riservato alla donna, prima dalla Corte di appello e poi «aggravato a livello di Corte di cassazione, non è riuscito a garantire l’uguaglianza di fatto dell’autrice in quanto vittima di violenza di genere e nasconde una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, dell’implicazione delle complessità dell’abuso di autorità, compreso l’uso e l’abuso di fiducia, dell’impatto dell’esposizione a traumi consecutivi, dei complessi sintomi post traumatici, tra cui la dissociazione e la perdita di memoria, e delle specifiche vulnerabilità e necessità delle vittime di abusi domestici» (§ 7.17).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Leggi di più su
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
          https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-3-caso-af-contro-italia-comitato-cedaw
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            ﻿
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/4b471f59/dms3rep/multi/pexels-photo-6077326-e5bdef49.jpeg" length="1946818" type="image/png" />
      <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 14:59:58 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">Comitato CEDAW,fammi rinacere centro anti violenza,fammi rinascere,centro anti violenza,Osservatorio sulla violenza contro le donne,cav,fammi rinascere cav,donne vittime di violenza,Il caso A.F. contro Italia</g-custom:tags>
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    </item>
    <item>
      <title>Avviso Pubblico - Determinazione n. G08009 del 20/06/2022</title>
      <link>https://www.donnevittimediviolenza.it/avviso-pubblico-determinazione-n-g08009-del-20-06-2022</link>
      <description>Approvazione Avviso Pubblico mediante procedura a sportello, relativo al "Contributo di libertà per le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio",</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Contributo di libertà per le donne 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/md/pexels/dms3rep/multi/pexels-photo-4379955.jpeg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            ﻿
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Approvazione Avviso Pubblico mediante procedura a sportello, relativo al "Contributo di libertà per le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio", ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 946 del 16 dicembre 2021 e impegno di spesa per l'importo di € 516.000,00 sul Capitolo U0000H41177 Es. Fin. 2022 in favore di Lazio Innova S.p.A. codice creditore 59621.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           PREMESSA
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale e pervasivo che colpisce le donne di ogni origine, età e classe sociale; un fenomeno che la Regione Lazio ha deciso di contrastare sul piano culturale e sociale attraverso politiche e interventi rivolti all’autonomia delle donne che hanno subito violenza. Dopo la prima accoglienza e l’accompagnamento, arriva una fase altrettanto complessa, quella del reinserimento sociale. Una nuova casa, una nuova scuola per i figli, un nuovo lavoro, un nuovo mondo. Per facilitare nelle donne il percorso di fuoriuscita dalla violenza, è necessario attivare risorse economiche per contribuire al sostegno dell’autonomia economica, per renderle indipendenti rafforzare la loro identità personale e per promuovere politiche integrate. In tale ottica, il Contributo di libertà intende costituire un sostegno concreto nei confronti delle donne che hanno intrapreso un percorso finalizzato al raggiungimento dell’autonomia personale, sociale e lavorativa. La Convenzione di Istanbul sostiene: “Le Parti adottano le misure legislative, o di altro tipo, necessarie a garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali consulenze legali, un sostegno, un’assistenza finanziaria, alloggio, istruzione formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro”;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La Regione Lazio, attraverso l’attuazione della l.r. n. 4/2014, promuove azioni e interventi per sostenere le donne nel percorso di riacquisizione dell’autostima, del valore personale e dell’autonomia al fine di una partecipazione attiva alla vita sociale; nel corso degli anni, la Regione Lazio ha rafforzato e allargato la rete dei servizi antiviolenza, fino agli attuali 32 Centri antiviolenza e 13 Case Rifugio, pienamente funzionanti, su tutto il territorio regionale.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 684 del 20 novembre 2018, è stato rafforzato il percorso di fuoriuscita dalla violenza per sostenere l’autonomia delle donne con l’introduzione del Contributo di libertà.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Il Contributo di libertà è stato poi istituito e regolamentato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 04 giugno 2019, al fine di sostenere il percorso di riacquisizione dell'autonomia delle donne seguite dai servizi antiviolenza.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           In occasione della prima edizione del Contributo di libertà, 2020/2021, finanziato con le risorse del DPCM/2016 di euro 583.000,00 e con i fondi regionali, es. fin. 2019, di euro 167.000,00, hanno avuto accesso a questa misura 153 donne, seguite dai Centri antiviolenza, dalle Case Rifugio e dalle Case di Semiautonomia.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Con il DPCM del 17 dicembre 2020 è stato, altresì, istituito il “Reddito di libertà”, misura volta a favorire, attraverso il sostegno all’indipendenza economica, percorsi di autonomia, di emancipazione delle donne che hanno subito violenza in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, affidando all’INPS il compito di riconoscere ed erogare i contributi.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 946 del 16 dicembre 2021 recante la Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 13 novembre 2020 e il Cofinanziamento regionale es. fin. 2021” sono state finanziate le risorse di euro 516.000,00 per una seconda edizione del Contributo di libertà, che è oggetto del presente Avviso.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           FINALITÀ DELL’INTERVENTO
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Il Contributo di libertà è rivolto alle donne che hanno subìto violenza, segnalate dai Centri antiviolenza, dalle Case rifugio e dalle Case di semiautonomia operanti sul territorio della Regione Lazio, per un sostegno nella delicata fase di conquista dell’autonomia personale della donna, sola o con figli minori. Questa azione intende contribuire alle spese necessarie al percorso di autonomia.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Diverse donne si trovano, infatti, a dover ripartire da zero, dopo il percorso di violenza subìto. A seguito di una prima fase di messa in protezione, risulta fondamentale sostenere sia azioni di prevenzione per ridurre il rischio di rientro della donna presso la fonte di violenza, che sostenere azioni volte al recupero di autonomia psicologica, lavorativa e abitativa da parte della donna stessa e di ricostruzione di un clima sereno ed equilibrato a beneficio dei figli/delle figlie minori.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           DESTINATARIE DEL CONTRIBUTO
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La misura di riferimento consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 5.000,00 euro pro capite.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           I/Le Legali rappresentanti possono presentare domanda per le donne residenti nella regione Lazio in possesso del seguente requisito:
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           · avere intrapreso o essere all’interno di un percorso di fuoriuscita dalla violenza, segnalate dal/dalla Legale rappresentante dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio che ai sensi dell’Intesa Stato- Regioni del 27 novembre 2014, recepita dalla Regione Lazio con DGR n. 614/2016, siano in possesso dei requisiti previsti.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le spese ammissibili finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti per la concessione del
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Contributo di libertà, sono le seguenti:
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Spese abitative:
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            canoni di affitto con regolare contratto
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            spese condominiali
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            spese per utenze (acqua, gas, elettricità)
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            elettrodomestici di base, mobilio essenziale per la casa e biancheria (lenzuola, coperte, asciugamani)
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Spese per la donna:
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            farmaci e spese mediche
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            formazione, istruzione e cultura
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            spese per prodotti alimentari
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Spese per figlie/figli minori:
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            acquisto libri scolastici
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            materiale didattico
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            rette per mensa e doposcuola
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            abbonamento mezzi pubblici
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            attività sportive e ricreative
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            farmaci e spese mediche (comprese le spese ortottiche e ortodontiche)
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Spese per vestiari
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per maggiori informazioni e per scaricare tutti gli allegati relativi alla presentazione della domanda visita il sito
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           https://www.regione.lazio.it/documenti/77740
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 14:50:15 GMT</pubDate>
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